Questo documento, elaborato da INFER, si propone di fornire alle biblioteche e alle università, linee guida e raccomandazioni nella negoziazione delle licenze al fine di consentire la migliore definizione di diritti ed impegni delle Università e dei fornitori. Nell’elaborazione del documento si è tenuto conto e ci si è avvalsi delle esperienze già in corso e della relativa documentazione (1).
Articolazione del documento:
In questo documento i contraenti sono chiamati: "fornitore" e "acquirente".
In genere nel contratto di licenza il fornitore è indicato
con il suo "nome". Può essere un produttore od un distributore.
Il contratto prevede di indicare esplicitamente i contraenti: il
contraente acquirente che sottoscrive il contratto viene indicato anche
come "sottoscrittore". L'acquirente può essere:
Comprende la pubblicazione elettronica, il tipo di supporto, il
software (l’interfaccia di ricerca, …), le modalità di conservazione.
Il fornitore non deve mettere alcuna restrizione all’uso individuale
autorizzato, se non quelle previste dalle leggi vigenti.
E’ opportuno che il contratto indichi tutti gli usi che il contraente acquirente intende garantirsi. E’ raccomandato inoltre di non negoziare diritti già garantiti dalla propria legislazione.
Di norma devono considerarsi usi consentiti:
Si raccomanda una puntuale definizione delle attività che non possono essere svolte e di non inserire condizioni che impegnino il contraente sottoscrittore in attività di vigilanza e controllo sul comportamento degli utenti oltre la normale diligenza.
Si considerano di norma attività vietate:
Nel contratto saranno esplicitamente indicati gli impegni reciproci
dei contraenti.
E’ un aspetto che va accuratamente considerato. Normalmente è
bene prevedere l’applicazione della legislazione italiana o, espressamente,
della convenzione di Vienna.
E’ preferibile indicare il luogo sede del contraente sottoscrittore.